Dal 1 gennaio 2020 i monopattini elettrici sono stati equiparati alle biciclette: oltre ad un paio di parametri aggiuntivi, valgono ora per loro le stesse regole del Codice della Strada, ma quali sono queste regole?
Nell’ultima manovra (legge 160/2019) è finalmente successo quello che tantissimi addetti ai lavori chiedono da anni: basta regole specifiche, sperimentazioni inutili e allarmismi ingiustificati, da inizio anno finalmente i monopattini elettrici sono considerati come biciclette dal Codice della Strada e quindi devono sottostare alle stesse semplici regole.
Questo non significa però, come sembra pensare qualcuno online in questi giorni, che non ci siano regole, che ognuno potrà fare come gli pare. Significa solo che c’è molta ignoranza sul codice della strada, a quanto pare.
Il Codice infatti prevede diverse regole a cui devono sottostare i conduttori di bicicletta e quindi ora anche di monopattino elettrico. In particolare l’articolo 68 prevede le dotazioni minime e l’articolo 182 il comportamento in strada.
Ecco il comma 75 che sancisce l’equiparazione e fa riferimento al decreto del giugno 2019 per quanto riguardi i limiti (vedi poi) e all’ultimo aggiornamento del Codice della Strada del 1992 per quanto riguarda tutti i regolamenti di comportamento e dotazione:
I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ecco un riassunto dei punti più significativi, ognuno ha nel codice diversi approfondimenti o casi particolari che vi invitiamo ad approfondire se necessario.
Comportamento in strada
- I monopattini devono procedere su unica fila
- I conduttori di monopattino devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano
- È vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo
- I conduttori di monopattino devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.
- È vietato trasportare altre persone sul monopattino elettrico
- I monopattini devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono
- Il conducente di monopattino che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita
Dotazioni minime
- Campanello
- Freni
- Luce bianca anteriore e rossa posteriore
Per chiarire e rispondere ad alcune delle domande più frequenti che girano in questi giorni: esattamente come per le biciclette non serve la patente, non serve essere maggiorenni, non è obbligatorio il casco e non è obbligatoria l’assicurazione.
I monopattini possono circolare in tutte le strade comunali, provinciali e statali. Non possono invece circolare nelle autostrade, nelle strade a scorrimento veloce e nelle superstrade. Non possono poi circolare in alcune gallerie e in tutte le strade in cui sia presente il relativo segnale di divieto di transito per le biciclette.
La nuova legge conferma i limiti imposti dal decreto del giugno 2019: potenza massima di 500W e velocità massima di 20Km/h.
L’equiparazione alle biciclette vale solo per i monopattini. Per tutti gli altri mezzi citati dal decreto ministeriale 229/2019 (segway, hoverboard e monowheel) continua la sperimentazione nelle aree individuate dai Comuni.
Per approfondire:
- Art. 182. Circolazione dei velocipedi (aci.it)
- Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi (aci.it)
- Legge 160/2019 (gazzettaufficiale.it)