L’avvocato Armando Cecatiello spiega attraverso il suo nuovo libro Patrimoni, Famiglie e Matrimoni le conseguenze della separazione. Ci vuole offrire uno strumento per conoscere le leggi nazionali e internazionali per la tutela di noi stessi e dei nostri cari.

 

Oltre che gli effetti personali dalla separazione arrivano effetti anche a livello patrimoniale primo fra tutti lo scioglimento della comunione legale. Riguarda anche i diritti successori dei coniugi separati, in tal caso rileva se la separazione sia stata o meno pronunciata con addebito. Nel caso di separazione senza addebito, la separazione non influisce sui diritti successori. Il coniuge rimane quindi un legittimario e deve essere devoluta, secondo le previsioni di legge, una quota dell’eredità. Al contrario il coniuge superstite separato con l’addebito non ha diritti successori pieni nei confronti dell’eredità dell’altro coniuge. Tuttavia in base al Codice Civile il coniuge superstite ha diritto a un assegno vitalizio, se all’apertura della successione godeva dei diritti legali a carico del coniuge deceduto. Nei procedimenti di separazione si prevede, inoltre, un assegno di mantenimento a carico del coniuge che non ha adeguati redditi per sostenersi. L’assegno è dovuto solo nel caso in cui per il coniuge non sia stato pronunciato l’addebito. I figli hanno diritto al mantenimento cioè al contributo economico di entrambi i genitori in base alle loro esigenze, che garantisca loro vitto, alloggio e cure mediche. Anche abbigliamento, libri scolastici e tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere.

Armando Cecatiello, avvocato

 

 

L’assegno riveste così una funzione di solidarietà per il coniuge economicamente più debole. L’assegno di mantenimento non è una forma né di compensazione dei sacrifici fatti durante il matrimonio né di risarcimento per le conseguenze negative della separazione. L’assegno deve garantire nei limiti del possibile il medesimo tenore di vita che si aveva durante il matrimonio. Non si deve confondere con l’assegno alimentare che prevede uno stato di bisogno e sussistenza.

Ha diritto all’assegno il coniuge che non abbia redditi propri, quindi in caso di disparità economica fra i due coniugi. Il giudice nel quantificare l’assegno opera un confronto fra le due situazioni economiche. Poi valuta se i redditi del coniuge più debole economicamente sono adeguati rispetto al tenore di vita avuto nel corso del matrimonio. 

Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione il tenore di vita deve essere inteso restrittivamente. Non può essere l’unico elemento per giustificare l’assegno di mantenimento. Si devono prendere in considerazione anche il contributo dato dall’ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l’età. 

Non è fissato un limite d’età per il mantenimento dei figli. Così il mantenimento verrà meno qualora i figli lavorando ottengano un reddito che gli permetta di essere economicamente indipendenti. Oppure se il mancato mantenimento dipenda da una loro inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro.