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Succede che l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) sta per approvare un nuovo regolamento.

Con questo nuovo regolamento la stessa Agcom potrà rimuovere dalla rete i file che che violano il diritto d’autore direttamente dai server italiani senza dover più passare dalla magistratura, ma deciderà autonomamente.

La formula è questa:
-l’Agcom potrà essere avvisata dal detentore del diritto d’autore il quale, precedentemente, deve avvisare il sito sul quale si compie la violazione (il sito dovrà avere il consenso di pubblicare il materiale). Se il sito non toglie i contenuti coperti da diritto d’autore entro 48 ore l’Agcom potrà intervenire, con sanzioni pecuniarie e con la rimozione dei file. (es.: una major trova una sua canzone su :ln: , avvisa Itomi di toglierla e se dopo due giorni la canzone è ancora sulla lega l’Agcom si porta via la Gallardo verde del capo e ci toglie la canzone.)

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1. Segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo – I titolari dei diritti e tutti gli altri soggetti autorizzati a disporne (in particolare, i titolari di licenze di sfruttamento, in proprio o attraverso le loro associazioni per la tutela di interessi collettivi), possono inviare un avviso di violazione del copyright al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, il quale ha l’obbligo di individuare, ai fini della corretta applicazione della procedura di notice and take down, un punto di contatto per la ricezione di tali richieste. La segnalazione deve essere
redatta secondo un modello predisposto conformemente alle linee-guida dell’Autorità e disponibile sul sito del gestore del sito o del fornitore di servizio
di media audiovisivo. Il gestore del sito, se la richiesta appare fondata, deve rimuovere il contenuto entro il termine di 48 ore dalla ricezione della richiesta, eventualmente contattando il soggetto che ha caricato il video, il quale può a sua volta effettuare una contronotifica.

2. Segnalazione all’Autorità – Decorse le 48 ore dalla richiesta inoltrata senza che il contenuto sia stato rimosso, il titolare del diritto può rivolgersi all’Autorità,anche per via telematica, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità, sottoponendole la richiesta di rimozione.

3. Verifica dell’Autorità in contraddittorio – L’Autorità, ricevuta la richiesta circostanziata di cui sopra, effettua una breve verifica in contraddittorio con le parti (titolare del diritto, gestore del sito, soggetto che ha effettuato la contro notifica) da concludere entro cinque giorni, comunicando l’avvio del
procedimento al gestore del sito (o, nel caso non fosse possibile individuarlo, al fornitore del relativo servizio di hosting), all’operatore di telecomunicazione o a quello televisivo, alla cui sfera risulti oggettivamente ascrivibile la violazione della normativa rilevante. La comunicazione d’avvio conterrà una sommaria
descrizione dei fatti contestati, nonché l’indicazione della disposizione normativa o regolamentare che si presume violata. Nel corso del lasso temporale previsto per il contraddittorio, il gestore del sito (o, in subordine, il fornitore del servizio di hosting), l’operatore di telecomunicazione o quello televisivo individuati come versanti in apparente violazione delle norme in tema di diritto d’autore, potrebbero in teoria anche porre subito fine alla condotta violativa segnalata (ad es., provvedendo alla rimozione dei file “incriminati” dal proprio server o dei link a siti esterni dal proprio sito; cessando l’attività di ritrasmissione non autorizzata del segnale televisivo, etc.).In tale ipotesi, l’Autorità, verificata l’avvenuta compliance dell’operatore, potrebbe disporre l’archiviazione del procedimento.

4. Adozione del provvedimento di ordine alla rimozione – Se l’Autorità, all’esito delle verifiche in contraddittorio, ritiene violata la normativa in tema di diritto d’autore, ordina senza ritardo al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione.

5. Monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza – L’Autorità monitora il rispetto dell’ordine impartito e, in caso di inottemperanza reitera l’ordine avvertendo che il suo mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articolo 1, comma 31 della legge 249/97).

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Ribadisco che quello che più preoccupa e che è “innovativo” in queste misure, è che l’Agcom deciderà da sé, quindi senza un contraddittorio da parte dei gestori dei siti che si vedono accusare del reato di violazione del diritto d’autore.

Vi lascio anche l’articolo della Stampa che ho tagliato in alcune parti:

[more]Articolo di Juan Carlos de Martin, responsabile Creative Commons in Italia
[quote]A meno di un cambio di direzione dell’ultimo minuto, l’Italia si appresta a mostrare al mondo come un grande Paese democratico possa distrarsi al punto da permettere a un’autorità amministrativa, invece che a un giudice, di decidere cosa è lecito pubblicare.

Secondo i resoconti di un recente incontro a Roma tra alcuni esponenti della società civile e il presidente dell’Agcom Corrado Calabrò, infatti, l’Autorità si accinge a varare un provvedimento che si preannuncia a dir poco controverso. In base alle linee guida pubblicate dall’Autorità in occasione di una consultazione pubblica tenutasi a inizio anno, l’Agcom vorrebbe istituire una procedura veloce e puramente amministrativa di rimozione di contenuti online considerati in violazione della legge sul diritto d’autore. L’Autorità potrebbe sia irrogare sanzioni pecuniarie molto ingenti a chi non eseguisse gli ordini di rimozione, sia ordinare agli Internet Service Provider di filtrare determinati siti web in modo da renderli irraggiungibili dall’Italia. Il tutto senza alcun coinvolgimento del sistema giudiziario.

Anche ammettendo che l’Agcom abbia tali poteri sanzionatori su questa specifica materia – e ci sono esperti che lo dubitano – e trascurando per il momento gli aspetti pratici (è in grado l’Agcom di gestire potenzialmente migliaia di richieste di intervento?), concentriamoci sulla modalità – amministrativa invece che giudiziaria. Perché il passaggio da un giudice, in pieno contraddittorio e con tutte le garanzie del caso, è indispensabile? Perché se alcuni casi di violazione del diritto d’autore sono relativamente semplici da determinare, la liceità o meno della pubblicazione di un contenuto genera spesso considerevoli dubbi anche agli esperti della materia. Il diritto d’autore, infatti, è di una complessità a volte notevole, come è possibile riscontrare, per esempio, quanto si cerchi di determinare con certezza se una certa opera è o non è nel pubblico dominio in un dato Paese. Inoltre, anche contenuti protetti dal copyright possono essere utilizzati, con dei limiti, per critica, discussione, insegnamento, ricerca, eccetera. E’ davvero concepibile che possa essere un organo amministrativo, per di più con tempi molto stretti, a decidere, per esempio, se un cittadino possa pubblicare o meno sul suo blog l’estratto di una trasmissione di informazione televisiva per finalità di discussione?

L’Agcom – che pure in passato aveva dimostrato altra sensibilità sul tema del diritto d’autore online (si pensi, per esempio, all’indagine conoscitiva pubblicata a inizio 2010) – ha scelto di percorrere, tra l’altro con una fretta e con modalità che lasciano perplessi, una strada sbagliata e potenzialmente pericolosa.

[…]

Strada sbagliata perché qualunque materia che riguardi diritti fondamentali deve passare dal Parlamento. Quindi, che si proponga eventualmente una legge e che tale legge venga pubblicamente discussa, come per altro chiesto a febbraio da un’interpellanza urgente a prima firma del deputato Roberto Cassinelli (PdL) e sottoscritta da 45 parlamentari del Pdl, Pd, Udc, Fli e Lega Nord. In Spagna si è seguita tale strada: la legge cosiddetta Sinde, dal nome del ministro della Cultura, che intendeva introdurre un meccanismo simile a quello pensato dall’Agcom, è stata lungamente discussa in Parlamento, che l’ha infine bocciata.[/quote][/more]

Per aggiornamenti: http://sitononraggiungibile.e-policy.it (segnalato da @ciccio-willy)

Aggiungo, visto che mi è stato chiesto, la situazione che riguarda i siti che sono su server esteri.
In questo caso l’Agcom potrà predisporre una lista di siti che verranno dichiarati illegali da mettere a disposizione dei fornitori di rete affinché questi blocchino il sito (misure già in vigore con i siti pedopornografici e di scommesse illegali).

L’unico modo di fare ricorso è di farlo al TAR, ma il problema sta nel fatto che il ricorso lo si potrebbe fare solo a posteriori del provvedimento dell’Agcom.

Fonte: [url=http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=8901]La Stampa[/url], e qui