L’ANAC vieta gli accordi tra PA per eludere la concorrenza nei servizi di architettura e ingegneria

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso la delibera 179 del 2023, in cui si esprime sul ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Secondo l’ANAC, la stazione appaltante non può utilizzare tali accordi al fine di eludere la libera concorrenza e evitare l’applicazione delle regole del Codice degli appalti.

Il procedimento è scaturito da un’esposto presentato dall’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica) che ha segnalato diverse criticità. L’ANAC ha avviato un’indagine e ha contestato all’amministrazione l’utilizzo elusivo dell’accordo convenzionale per l’affidamento dei servizi tecnici.

Nello specifico, l’accordo stipulato tra la provincia di Verona e le Università di Padova e di Brescia prevedeva attività di controllo e monitoraggio di ponti e viadotti. Tuttavia, secondo l’ANAC, la scansione dei ponti e l’esecuzione di prove di laboratorio sui materiali da costruzione rientrano effettivamente nei servizi di architettura e ingegneria e quindi dovrebbero essere oggetto di una procedura di appalto secondo il Codice degli appalti.

L’accordo di collaborazione tra enti pubblici è previsto dalla legge n.241/1990 in caso di attività di interesse comune. Tuttavia, l’ANAC ha sollevato dubbi sulla reale condivisione delle attività da parte degli enti coinvolti e sulla previsione di un compenso adeguato. La stazione appaltante ha risposto alle osservazioni dell’ANAC sostenendo che l’accordo mirava a promuovere l’interesse scientifico delle università coinvolte e a sviluppare una ricerca adeguata sulla gestione e il monitoraggio delle opere infrastrutturali.

Tuttavia, secondo l’ANAC, nel caso in questione non sussistono i requisiti per stipulare un accordo tra pubbliche amministrazioni, che dovrebbe avvenire nel rispetto delle direttive europee sulla libera circolazione dei servizi e della libera concorrenza.

L’ANAC sottolinea che l’obbligo di indire una gara può essere escluso solo in caso di contratti che stabiliscono una cooperazione tra enti pubblici per garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune. L’ANAC, pur condividendo l’importanza della collaborazione tra università e amministrazioni pubbliche, critica l’uso elusivo degli accordi tra pubbliche amministrazioni per l’affidamento di appalti di servizi che dovrebbero seguire procedure pubbliche di evidenza.