Congedo parentale: ecco come agire se non viene pagato

ongedo parentale

Concesso un periodo aggiuntivo rispetto al congedo obbligatorio per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che devono assentarsi da lavoro. Ciò fino al compimento di 12 anni del figlio. Il congedo parentale si caratterizza proprio perché ha:

  • periodi di assenza retribuiti dall’Inps con un’indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro 
  • periodi di assenza giustificati ma senza copertura economica

La presenza di periodi di assenza retribuiti-non retribuiti può portare:

  • il lavoratore a presentare erroneamente all’Inps domanda di congedo parentale non retribuito 
  • i soggetti incaricati dell’elaborazione delle buste paga, a inserire nel gestionale la causale di assenza per congedo parentale non retribuito 

Allora come si deve comportare in questi casi chi deve riconoscersi in busta paga l’assenza per congedo parentale non retribuito per errore? Ci si deve accertare che in busta paga sia presente una voce di assenza per congedo parentale non retribuita. Se il lavoratore ha interpretato bene il problema, allora ci sono due possibilità. Un errore di elaborazione nella busta paga e un errore dell’interessato nella presentazione all’Inps della domanda per congedo non retribuito. Nel primo caso il lavoratore deve richiedere un ricalcolo della busta paga che riporterà un netto più elevato di quello in origine determinato. L’azienda dovrà:

  • accreditare la differenza in termini di netto in busta
  • comunicare all’Inps la variazione della busta paga
  • versare all’Inps e all’Erario con modello F24 le differenze per contributi e tasse

Può esserci il caso in cui il soggetto che ha elaborato la busta paga abbia messo il congedo parentale non retribuito nella domanda inviata all’Inps. Lo ha fatto indicando per errore un congedo economicamente non coperto dall’Istituto. Nella nuova richiesta di congedo trasmessa dall’Inps saranno pagati «solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda». L’assenza in congedo parentale è in parte retribuita dall’Inps entro determinati limiti di durata. 

Ecco invece l’analisi dei periodi di assenza fino a 12 anni di vita del bambino, retribuiti o meno. Nel caso in cui ci siano entrambi i genitori sono 11 mesi totali (limiti massimi 6 e 7 mesi rispettivamente per madre e padre). Nell’ipotesi di un solo genitore questi avrà diritto a 11 mesi di congedo. Solo quindi in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio. Altri casi sono affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore e mancato riconoscimento del figlio da un provvedimento formale. 

Ultimo caso è un genitore solo con successivo ingresso del secondo genitore. Ci sono solo 10 mesi di congedo che possono arrivare a 11 se il padre si astiene dal lavoro per 3 mesi. L’assenza per congedo parentale è coperta dall’Inps con un’indennità specifica (30% della retribuzione media globale giornaliera). Viene determinata considerando la retribuzione del periodo mensile o quadri settimanale scaduto e immediatamente precedente a ciascun periodo di astensione richiesto. 

L’indennità spetta a tutti i lavoratori. A patto che nel congedo iniziale il lavoratore abbia in corso un regolare rapporto di lavoro e non siano intervenute sospensioni dello stesso. Per l’eventuale integrazione a carico dell’azienda, questa opera secondo i criteri previsti dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro. Per chi vuole assentarsi in congedo parentale deve:

  • comunicare l’assenza al datore di lavoro, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Con preavviso di almeno 5 giorni, precisando l’inizio e la fine del congedo richiesto
  • presentare, prima dell’inizio del congedo, la domanda telematica all’Inps, in possesso delle credenziali spid, cie o cns.

 

 

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