Per ottenere l’agevolazione del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche, è necessario presentare una serie di documenti che attestino il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento e la conformità dell’intervento. L’Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell’involucro e dei serramenti (Unicmi) ha fornito alcune indicazioni su quali documenti sono necessari per accedere a questo beneficio.

Innanzitutto, è richiesta la presentazione di una relazione tecnica, redatta da un serramentista o da un professionista abilitato, che mostri lo stato dell’immobile prima e dopo l’intervento. Questa relazione serve a spiegare i lavori effettuati per rimuovere le barriere architettoniche. Al fine di dimostrare il superamento delle barriere, è fondamentale allegare documentazione fotografica, misure dell’immobile e disegni grafici.

È importante mantenere e conservare la documentazione compilata, insieme alle ricevute fiscali delle spese sostenute per l’intervento. Questi documenti devono essere custoditi per dimostrare l’avvenuta realizzazione dei lavori e la conformità agli standard richiesti.

Qualora l’intervento coinvolga parti comuni di un condominio, è necessaria una dichiarazione dell’amministratore condominiale. Inoltre, è richiesta una dichiarazione sostitutiva del contribuente che attesti il diritto a portare in detrazione le spese al 75%. Questa dichiarazione dovrebbe contenere una serie di punti che dimostrino l’idoneità dell’intervento per ottenere il beneficio.

Per dimostrare la conformità a specifiche norme, è possibile utilizzare prove di laboratorio o prove in sito tramite dinamometro. Tutti i risultati ottenuti dovrebbero essere documentati per attestare il superamento delle prove e la conformità dell’intervento.

La legge che disciplina questa agevolazione fa riferimento al decreto del ministro dei Lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. Pertanto, è essenziale essere in regola con le normative previste da questo decreto per poter beneficiare del bonus barriere al 75%.