A fine settembre è entrato in vigore un nuovo provvedimento relativo al commercio, all’importazione e alla conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica. Inoltre, include anche norme penali con il fine di punire il commercio illegale di specie protette regolando la vendita di animali da compagnia.

Un obiettivo è anche prevenire e controllare le malattie degli animali che possono essere trasmesse agli animali o all’uomo riducendo il rischio di zoonosi. Insomma, specie selvatiche ed esotiche che non appartengono a fauna e flora di una determinata zona geografica, ma che vi sono giunte con l’intervento dell’uomo. Gli animali devono avere una certificazione veterinaria con le loro condizioni sanitarie. La disposizione riguarda tutti gli animali indicati dal decreto, animali da compagnia e le specie selvatiche ed esotiche.

 

Chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in vendita o cessione deve inserire l’identificativo dell’animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell’annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. È vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.

Decreto

 

 

I servizi veterinari delle Asl e le altre autorità competenti controlleranno che le disposizioni del nuovo decreto vengano rispettate. In caso di irregolarità di detenzione si rischia una sanzione amministrativa da 1000 a 5mila euro. Anche con riferimento al benessere o in assenza di codice d’identificazione e certificazione del veterinario.