Il 30 settembre, la giornata di oggi, segna l’arrivo dell’obbligo di avere frecce direzionali e doppio freno sui monopattini elettrici. Le regole, che valgono per i nuovi monopattini, in realtà obbligheranno chi possiede già uno di questi mezzi, di implementarle con un kit.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022.
Parlando invece di quelli già in circolazione, chi possiede un monopattino senza questi requisiti, potrà implementarli con un kit dedicato.
I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
Se i freni devono avere il compito di bloccare entrambe le ruote, più dettagliata è la richiesta delle frecce direzionali, che hanno obbligo di colore, frequenza e tanti altri dettagli.
Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra. Il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5 Hz con durata dell’impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell’intensità luminosa massima. Detti indicatori devono essere posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all’asse longitudinale del veicolo, ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall’art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada ma con un’intensità della luce emessa non inferiore a 0,3 candele nell’applicazione del comma 5 dell’art. 224.